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DEPOSITO FRAZIONAMENTO

"I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune." (art. 30, comma 5, del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.).
La presente procedura si applica per la suddivisione catastale dei terreni e delle aree pertinenziali scoperte dei fabbricati urbani.


Il deposito è finalizzato all’accertamento di lottizzazioni abusive di terreni a scopo edificatorio. Nel caso in cui il dirigente, o il responsabile del competente ufficio comunale, accerti tale evenienza, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l’immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari, eventuali atti, nel perdurare del suddetto provvedimento sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata.

Modalità di deposito:
La documentazione (completa di firma della proprietà) in un unico file, firmata digitalmente (*.p7m) dal professionista, deve essere inoltrata unicamente con PEC all'indizzo istituzionale: mombello.di.torino@cert.ruparpiemonte.it

Il file trasmesso, a prova dell'avvenuto deposito, sarà controfirmato dal Responsabile del Servizio Tecnico e inviato mediante PEC al professionista incaricato.

Costo: gratuito



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